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Scioperi


Scioperi Fra le varie libertà collettive garantite dalla Costituzione, si annoverano in particolare la libertà sindacale e il pluralismo sindacale (art. 39, 1 comma) e la libertà di conflitto elevata a rango di diritto in caso di sciopero. Il diritto di sciopero, in senso ampio, è riconosciuto dalla nostra Costituzione.
L’ordinamento italiano riconosce il diritto di sciopero a ogni individuo (salvo alcune limitazioni soggettive). In Italia, esiste una disciplina specifica per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge 146/90 e legge di riforma 83/2000). In particolare la regolamentazione prevede la Procedura di Raffreddamento che le Organizzazioni Sindacali e le aziende devono mettere in atto al fine di trovare un accordo che possa evitare lo sciopero. Tale procedura prevede una serie ravvicinata di incontri, da esperire in tempi prestabiliti, dopo di che, se non si è giunti a una conclusione positiva, è possibile per le OO/SS indire un primo sciopero di 4 ore.
Sono comunque garantiti tutti i voli compresi nelle fasce orarie tra le 07,00 e le 10,00 e tra le 18,00 e le 21,00. Oltre a questi sono garantiti almeno un volo intercontinentale per ciascun continente, i voli per le isole e per altre destinazioni di particolare importanza stabiliti di volta in volta dall’ENAC.
Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: