Se l'Assistente di Volo si ammala o subisce un infortunio durante un'attività di servizio fuori sede, deve informare il Comandante e attenersi alle stesse norme descritte sopra. Gli Enti aziendali locali sono responsabili di fornire tutta l'assistenza necessaria, sia logistica che economica.
Art. 13 - Trattamento di Malattia/Infortunio
Conservazione del posto di lavoro
In caso di malattia o inidoneità, il Personale Navigante di Cabina ha diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo i seguenti regimi di comporto:
- Comporto continuativo: Inidoneità derivante da un unico evento con diritto a 24 mesi di assenza (730 giorni).
- Comporto frazionato: Per sommatoria, con diritto a 12 mesi di assenza (365 giorni) nell'arco di tre anni.
Il conteggio del comporto frazionato considera un periodo di 36 mesi calendariali.
Trattamento economico
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Malattia/Inidoneità per causa di servizio:
- Per i primi 12 mesi di assenza, il dipendente percepisce la normale retribuzione mensile.
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Malattia/Inidoneità non per causa di servizio:
- Primi 6 mesi (183 giorni): Retribuzione al 100%.
- Successivi 6 mesi (182 giorni): Retribuzione al 50%.
- Successivamente, non è previsto alcun diritto alla retribuzione.
Aspettativa non retribuita
- Superato il periodo massimo di comporto, il Personale Navigante di Cabina dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio di volo, o che abbia superato il periodo di comporto continuativo, può richiedere un periodo continuativo di aspettativa non retribuita.
- Tale aspettativa, priva di effetti sull'anzianità, può essere concessa per un massimo di 12 mesi, giustificata dalla permanenza dello stato di inabilità temporanea certificata dalle strutture sanitarie competenti.
Patologie gravi
Le giornate di malattia derivanti da documentate patologie particolarmente gravi e/o invalidanti non verranno computate ai fini del comporto. Tali patologie includono:
- Patologie oncologiche.
- Sclerosi multipla.
- Distrofie muscolari.
- Altre affezioni in forme meno acute e/o croniche.
Prestazioni a tempo parziale
I limiti complessivi di assenze, che hanno effetto sia sulla conservazione del posto di lavoro sia sul trattamento economico, saranno riproporzionati per i lavoratori con contratto a tempo parziale.