Il dipendente che ha almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, ha la facoltà di richiedere un anticipo del TFR (trattamento fine rapporto di lavoro) più comunemente conosciuto come anticipo liquidazione. Trascorsi otto anni dalla data di acquisizione del primo anticipo, il dipendente ha la possibilità di poter presentare una seconda (e ultima) richiesta di anticipo liquidazione.
L’ammontare della somma richiesta di volta in volta, non può superare il 70% del trattamento già maturato. Vanno detratte le tasse.
L’anticipo della liquidazione è prevista per i seguenti casi:
• Spese per l’acquisto della prima casa per il dipendente o per i propri figli, purché a carico.
• Spese mediche per i dipendenti o familiari a carico.
• Spese per la ristrutturazione della prima casa, di proprietà del dipendente almeno per una quota del 50%
• Estinzione o riduzione del mutuo prima casa di proprietà.
• Acquisto di prima casa all’asta.
• Acquisto di prima casa in cooperativa.
E’ anche possibile richiedere un anticipo sulla quota accantonata in Fondaereo per gli stessi motivi e con le stesse modalità.
Acquisto prima casa
Per ottenere l’anticipo della liquidazione per l’acquisto prima casa per se o per i propri figli purché a carico, è necessario presentare la seguente documentazione:
• Originale dell’atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio da cui risulti che l’interessato non sia proprietario di altra casa destinata e utilizzata quale abitazione principale. (Autocertificazione).
• Atto notorio d’acquisto o compromesso di acquisto, (in questo caso resta fermo l’impegno a esibire i documenti ufficiali comprovanti l’avvenuta stipula del contratto).
Le normative e le pratiche possono cambiare nel tempo, quindi è consigliabile consultare sempre le fonti ufficiali o rivolgersi alla propria organizzazione sindacale per informazioni aggiornate.
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