Dal DL del 26 marzo 2001 n151
Il congedo di maternità può essere richiesto dalla lavoratrice (o in alternativa dal lavoratore) che abbia adottato o abbia ottenuto in affidamento un minore. Se il minore è di età non superiore ai 6 anni. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.
Qualora il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni il congedo per malattia può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale il congedo di maternità (o paternità) spetta anche se il minore ha superato i 6 anni fino al compimento della maggiore età.
La lavoratrice ha altresì il diritto di fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero (tale congedo non comporta né indennità né retribuzione).
Ai genitori adottivi e affidatari spetta anche il congedo per malattia del figlio:
- Il limite di età per i congedi illimitati è elevato a 6 anni. Rimane quello di 5 giorni all’anno per ciascun genitore se il minore ha un’età compresa fra i 6 e gli 8 anni.
Se all’ingresso nel nucleo familiare il minore ha un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, si può fruire di tale congedo nei primi tre anni, nella misura di 5 giorni all’anno per ciascun genitore.
Il congedo parentale previsto per i genitori naturali spetta anche in caso di adozione e affidamento nazionale e internazionale.
Sebbene la legge reciti che fino a 6 anni di età del bambino il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, l'INPS con la circolare n. 109/2000, precedente, tuttavia, all'emanazione del D.Lgs. n. 151/2000, ha chiarito che fino a 8 anni di età del bambino il diritto al congedo parentale può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data d'ingresso in famiglia (come per i genitori naturali.)
Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore abbia una età tra i 6 e i 12 anni, il diritto è esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Alcune informazioni potrebbero non essere aggiornate.
Per gli AA/VV on duty: vi ringraziamo in anticipo e ci aiuterete a mantenere queste notizie aggiornate. Grazie.