L’Azienda ha facoltà di inviare al lavoratore contestazione disciplinare per presunte mancanze nell’ambito lavorativo. Tale contestazione deve essere inviata immediatamente non appena l’Azienda abbia acquisito tutti i dati riguardanti l’infrazione e le relative circostanze. L’invio deve avvenire con comunicazione scritta all’interno della quale sono specificati i termini costitutivi dell’infrazione nonché il periodo entro il quale è previsto presentare le proprie giustificazioni.
Si consiglia di rivolgersi alla Organizzazione Sindacale alla quale conferire mandato per la stesura della lettera di risposta congiunta.
Entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione si deve inviare risposta motivata.
Anche in questo caso, come in tutti gli altri in cui si abbia un rapporto epistolare con l’Azienda, è opportuno conservare copia di ogni documento ricevuto e inviato, in particolare ricordiamo, la lettera e la busta contenente la contestazione originaria.
Dopo questo primo passaggio, nel termine di 15 giorni, l’Azienda può decidere se lo ritiene opportuno, di incontrare il lavoratore accompagnato dal proprio rappresentante sindacale per ulteriori delucidazioni sulla presunta mancanza. Oppure, se le giustificazioni presentate, siano definite insufficienti, adottare un provvedimento disciplinare. Anche quest’ultimo verrà inviato tramite lettera Raccomandata. Entro 20 giorni dalla ricezione dell’eventuale provvedimento disciplinare, il lavoratore, può richiedere la costituzione di un Collegio Arbitrale o di Conciliazione, prima di adire le vie legali qualora si rendesse o lo si ritenesse necessario.
La costituzione del Collegio Arbitrale prevede in propria difesa, il coinvolgimento di un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale a cui si è dato mandato, presso l’Ispettorato del Lavoro.
Il rappresentante sindacale incaricato si adopererà per espletare la parte procedurale e burocratica. L’Ispettorato del lavoro preso atto della richiesta della costituzione del collegio, invita l’Azienda a segnalare il nominativo del proprio rappresentante. Qualora l’Azienda non provveda entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta a nominare il proprio rappresentante, la sanzione disciplinare non avrà più alcun effetto. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Se il lavoratore accetta la decisione del Collegio tale decisione sarà inappellabile da entrambe le parti. Il lavoratore può, nel caso ritenesse insoddisfacente il tipo di esito che si va prefigurando, decidere di adire le vie legali.
Le normative e le pratiche possono cambiare nel tempo, quindi è consigliabile consultare sempre le fonti ufficiali o rivolgersi alla propria organizzazione sindacale per informazioni aggiornate.
Per gli AA/VV on duty: vi ringraziamo in anticipo e ci aiuterete a mantenere queste notizie aggiornate. Grazie.