Art. 28 - Provvedimenti Disciplinari
Tipologie di Sanzioni Disciplinari
Le mancanze del personale possono essere sanzionate, in base alla loro gravità, con:
- Rimprovero verbale
- Rimprovero scritto
- Multa pari all'indennità oraria corrispondente a 2 o 4 ore di volo.
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
- Licenziamento con preavviso
- Licenziamento senza preavviso
Applicazione delle Sanzioni
- La sospensione di cui al punto 4 si applica alle mancanze non abbastanza gravi da giustificare una sanzione maggiore, ma che superano in gravità il rimprovero o la multa.
- Il licenziamento senza preavviso (punto 6) è riservato a mancanze di particolare gravità che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Procedura per i Provvedimenti Disciplinari
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Contestazione Preventiva
Nessuna sanzione può essere applicata senza una preventiva contestazione scritta degli addebiti al lavoratore e senza aver ascoltato le sue giustificazioni, come previsto dall'articolo 7 della Legge 300/70.
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Contestazione Scritta
- Deve contenere la descrizione dettagliata dell’infrazione.
- Deve indicare un termine minimo di 10 giorni per consentire al lavoratore di presentare le proprie giustificazioni.
- Deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito piena conoscenza dei fatti.
Assistenza Sindacale
Il lavoratore ha diritto a farsi assistere da un rappresentante dell’organizzazione sindacale a cui aderisce o di cui si avvale.
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Comunicazione della Sanzione
- Il provvedimento deve essere notificato al lavoratore tramite lettera raccomandata entro 20 giorni dalla scadenza del termine per le giustificazioni.
- Trascorso tale periodo senza notifica, le giustificazioni si considerano accolte.
Ricorso Contro i Provvedimenti
- Per sanzioni diverse dal licenziamento, il lavoratore può, entro 20 giorni dalla comunicazione o dal rientro in sede, richiedere tramite il sindacato la costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato presso la DPL.
- Se l’azienda non nomina il proprio rappresentante entro 10 giorni dalla richiesta, la sanzione è considerata nulla.
- Il Collegio deve deliberare entro 60 giorni (prorogabili di 30 giorni su decisione del Presidente).
Disposizioni Finali
- Le sanzioni disciplinari sono sospese fino alla pronuncia del Collegio o, in caso di ricorso giudiziario, fino alla definizione del giudizio.
- Non si tiene conto delle sanzioni decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
- Gli importi delle multe devono essere versati al Fondo di Previdenza per il Personale di Volo.
Le normative e le pratiche possono cambiare nel tempo, quindi è consigliabile consultare sempre le fonti ufficiali o rivolgersi alla propria organizzazione sindacale per informazioni aggiornate.